posti auto condominiali in uso esclusivo e diritto di recesso del promissario acquirente

07 ottobre 2018

La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza n. 22363 del 13 settembre 2018, stabilisce che il mancato godimento di due posti auto ubicati nel resede condominiale legittima il recesso dell'acquirente dal preliminare laddove tale garanzia fosse stata espressamente assunta dal venditore.

La Suprema Corte, facendo propria la ricostruzione operata dalla Corte di Appello, riconosce come l'intenzione di assicurare all'acquirente la disponibilità esclusiva di due posti auto condominiali fosse stata ben presente alle parti contraenti durante tutte le varie fasi che avevano accompagnato la sottoscrizione del preliminare.

Nella fase antecedente, sostanziatasi nella conclusione della proposta di acquisto, laddove inizialmente le parti avevano convenuto il trasferimento della proprietà dei due posti auto; nella fase coeva, laddove il corrispettivo era rimasto invariato nonostante le parti avessero convenuto, diversamente da quanto pattuito nella proposta, che i due posti auto sarebbero stati trasferiti solo in uso (esclusivo) e non anche in proprietà; nella fase successiva, infine, allorquando l'acquirente aveva più volte sollecitato il venditore a consegnare la documentazione condominiale comprovante la disponibilità esclusiva dei posti auto.

Il successivo accertamento, tramite la consultazione del regolamento condominiale, dell'inesistenza di tale diritto di uso esclusivo in capo al venditore, conduce la Suprema Corte a ritenere inadempiente il venditore medesimo, e quindi, a legittimare un diritto di recesso dell'acquirente dal contratto preliminare. 

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