La costituzione del vincolo di destinazione non comporta di per sé l'applicazione delle imposte proporzionali di registro ed ipocatastali

Secondo la Cassazione (ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27995) la costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto di imposta ai sensi della normativa in materia di successioni e donazioni con conseguente inapplicazione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.