Nessuna nuova imposta a seguito dell'istituzione di un trust (ordinanza 17 luglio 2019 n. 19167)

La Suprema Corte, con l'ordinanza allegata, conferma ancora una volta l'orientamento dalla medesima assunto con le recenti pronunce.

Ad avviso della Corte infatti, la costituzione di un vincolo di destinazione non solo non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, ma il trasferimento di beni in favore del trustee non essendo stabile e duraturo, bensì strumentale all'attuazione dello scopo segregativo, non costitusce presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione o delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Solo il trasferimento finale dei beni in favore dei beneficiari, attuativo degli scopi del trust, realizzando un effettivo incremento di ricchezza in capo agli stessi, andrà tassato con le predette imposte.

Ordinanza Suprema Corte