Nessuna tassazione nel caso in cui il Disponente sia anche il beneficiario finale

Con l'ordinanza n. 27830 del 4 dicembre 2020, la Cassazione stabilisce che laddove il Disponente sia anche beneficiario finale, non realizzandosi alcun trasferimento in favore di ques'ultimo, l'imposta non è dovuta né al momento dell'istituzione del trust o di devoluzione iniziale dello stesso, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi del trust, né al momento della devoluzione finale, tranne nel caso in cui i beni in trust siano trasferiti in tutto o in parte ad un soggetto diverso dal Disponente, nei confronti del quale opera un effettivo incremento patrimoniale indice di capacità contributiva ex art. 53 Costituz.