La Cassazione torna sul tema della personalità degli acquisti compiuti dal coniuge in comunione legale dei beni

24 aprile 2019

Con l'ordinanza n. 7027 del 12 marzo 2019, la Cassazione torna ad occuparsi della sorte degli acquisti immobiliari compiuti dal coniuge in regime di comunione legale dei beni utilizzando beni personali. Come noto, la personalità di tali acquisti necessita del concorso di due requisiti. Da un lato, la dichiarazione del coniuge acquirente circa l'utilizzo, per l'acquisto del bene, del prezzo ricavato dalla vendita di beni personali o dal loro scambio (art. 179, lettera f) del codice civile); dall'altro, la dichiarazione del coniuge non acquirente confermativa di tale circostanza (art. 179 ultimo comma del codice civile).

La Cassazione, nella ordinanza in commento, conferma l'opinione largamente prevalente secondo cui la dichiarazione del coniuge non acquirente intervenuto in atto costituirebbe una dichiarazione di mera scienza, con la conseguenza quindi che, laddove tale dichiarazione non sia accompagnata dalla dimostrazione dell'effettiva personalità dei beni utilizzati per l'acquisto (indicati tassativamente alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179 del codice civile), essa può essere contestata successivamente dallo stesso coniuge non acquirente mediante un'azione di accertamento negativo, tesa appunto a dimostrare la non personalità dei beni impiegati per l'acquisto, e dunque, la ricomprensione del bene acquistato dal coniuge acquirente nell'ambito della comunione legale dei beni.

Nè l'intervento in atto del coniuge non acquirente vale di per se ad escludere la possibilità di tale accertamento negativo, assumendo valore centrale solo l'effettiva la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del codice civile.

 

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