La sospensione de termini Covid 19 non si applica in caso di ristrutturazione

19 aprile 2021

Con la risposta all'interpello n. 235/2021, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la sospensione dei termini Covid 19 non si applichi al termine triennale entro il quale il contribuente che abbia invocato i benefici prima casa in sede di acquisto deve concludere i lavori di ristrutturazione al fine di poter conservare i benefici stessi.

L'Agenzia delle Entrate, rifacendosi a quanto dalla medesima già stabilito nella Circolare 13 aprile 2020 n. 9/E, conclude escludendo che il termine triennale dalla registrazione dell'atto, entro il quale il contribuente deve ultimare i lavori di ristrutturazione al fine di vedere consolidati i benefici prima casa invocati, sia uno dei termini per i quali il legislatore, prima con l'art. 24 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità), e poi l'art. 3, comma 11 quinquies del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c.d. Milleproroghe), ha sospeso la decorrenza fino al 31 dicembre 2021.  

Archivio news