Nessuna decadenza dai benefici prima casa in caso di vendita infraquinquennale laddove detta vendita sia seguita dalla costruzione, entro l'anno da detta vendita, su terreno di proprietà del contribuente di immobile da adibire ad abitazione principale

01 marzo 2017

Con la Risoluzione 13/E del 26 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che in caso di vendita prima del decorso dei cinque anni di un immobile acquistato con i benedfici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, riucompreso in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dall'alienazione, su terreno già di proprietà del contribuente al momento dell'alienazione dell'immobile agevolato, non comporta decadenza dai benefici fiscali invocati in occasione di detto acquisto.

Come noto, la stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 aveva già sancito che non costituisse causa di decadenza dai benefici fiscali precedentemente invocati, la vendita prima del decorso del quinquennio, laddove il contribuente avesse proceduto all'acquistro, entro un anno da detta vendita, di un terreno sul quale procedere alla costruzione della propria abitazione principale.

Con la Risoluzione n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate, sposando il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza 27 novembre 2015, n. 24253), ha ritenuto che non costituisce causa di decadenza dal beneficio fiscale precedentemente invocato, la circostanza che il terreno sul quale il contribuente procede alla costruzione della propria abitazione principale fosse dal medesimo pre posseduto al momento dell'acquisto agevolato dell'immobile successivamente venduto.

 Per la Suprema Corte, ed oggi anche per l'Agenzia delle Entrate, non rileva il momento di acquisizione del terreno sul quale dovrà essere edificato l'immobile da adibire ad abitazione principale, essendo sufficiente, affinchè il contribuente conservi i benefici fiscali precedentemente invocati, che "entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruitro, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di aadibirvi effettivamente la propria abitazione principale".

Risoluzione 13/E del 26 gennaio 2017

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